Il Ministero del Lavoro, con la circolare 9.10.2023, n. 9, ha emanato le prime indicazioni per garantire una corretta gestione dei contratti a termine (anche in materia di somministrazione). La prima significativa variazione riguarda le causali da poter adottare nel contratto di lavoro oggetto della presente trattazione.
Innanzitutto, viene conferita maggior rilevanza alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, purché frutto dell’attività delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con riferimento all’individuazione delle casistiche nelle quali è consentito il ricorso al contratto a termine, in eccedenza rispetto ai 12 mesi. In tal senso hanno potere d’intervento anche i contratti collettivi stipulati dalle RSA o dalle RSU.
Secondariamente, rispetto alla mancanza di tale previsione nei predetti accordi collettivi, è riconosciuta la possibilità di inserire una causale generale, relativa a esigenze tecniche, organizzative e produttive, ma da specificarsi dettagliatamente in sede di redazione del contratto. Tale ipotesi può essere utilizzata solamente fino alla data del 30.04.2024 (da intendersi come data di stipula del contratto).
Rimane confermata la causale relativa alla “sostituzione di altri lavoratori”, la cui dicitura formale viene modificata, mentre la sostanza rimane invariata. Preme ricordare che, all’interno del...