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Lavoro 11 Gennaio 2021

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata

Il contratto di lavoro intermittente soddisfa l’esigenza di flessibilità delle aziende, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid, ma non rientra tra i rapporti di lavoro agevolabili perché contratto di lavoro non stabile.

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è disciplinato dagli artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015 e si caratterizza per un utilizzo discontinuo della prestazione del lavoratore, resa su richiesta dal datore di lavoro. Il contratto a chiamata può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato. Nel caso di contratto a chiamata a tempo determinato, non si applica la disciplina del contratto a tempo determinato di cui agli artt. 19-29 D.Lgs. 81/2015, per esempio con riferimento a durata massima, obbligo di causali, numero di proroghe. Il contratto a chiamata può essere stipulato nei seguenti casi: - in presenza delle esigenze individuate dai contratti collettivi; - in ogni caso con soggetti con meno di 25 anni (la prestazione deve comunque essere svolta entro i 24 anni e 364 giorni) oppure con più di 55 anni; - a prescindere dall’età, per lo svolgimento delle attività individuate nel R.D. 2657/1923. Il contratto a chiamata è ammesso, per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro, per un periodo massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. In caso di superamento, il rapporto si trasforma a tempo pieno indeterminato. Il calcolo delle 400 giornate deve essere effettuato conteggiando i giorni di lavoro, procedendo a ritroso di 3 anni dal giorno in cui si richiede la prestazione. Nei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo non è previsto alcun...

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