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Lavoro 16 Maggio 2023

Il Decreto Lavoro e gli incentivi che verranno

Il D.L. 48/2023 ha previsto particolari incentivi per favorire l’occupazione giovanile e per contrastare l’esclusione sociale e lavorativa quando debutterà l’Assegno di inclusione. Ulteriore incentivo per le persone con disabilità dal 2024.

Il D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro) contempla tra le varie misure 2 particolari incentivi per le nuove assunzioni:
  • incentivo per l’assunzione di giovani (NEET);
  • incentivo per l’assunzione di soggetti percettori dell’Assegno di inclusione.
L’art. 27 del Decreto riconosce su richiesta dei datori di lavoro privati (domestici esclusi) un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per 12 mesi, in riferimento alle assunzioni di giovani effettuate dal 1.06 al 31.12.2023, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:
  • che alla data di assunzione il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età;
  • che il lavoratore non lavori e non sia inserito in corsi di studio o formazione;
  • che il lavoratore sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
La misura è cumulabile con altre agevolazioni contributive, in tal caso si riduce al 20%. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere istanza all’Inps, mediante un’apposita procedura telematica. L’Istituto entro 5 giorni comunica la disponibilità delle risorse a valere come riserva della somma spettante. Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni, il richiedente dovrà comunicare all’Inps la stipula del contratto di lavoro, a pena di decadenza. La fruizione dell’incentivo avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Per la seconda misura occorre invece attendere l’istituzione dell’Assegno di inclusione, il cui debutto è atteso per il 1.01.2024. È previsto un sistema di incentivazione duale a favore dei datori di lavoro e di altri soggetti che operano nelle fasi di mediazione.
Ai datori di lavoro privati che effettueranno l’assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato (sia full time che part-time) di soggetti percettori dell’Assegno di inclusione è riconosciuto l’esonero totale della quota di contributi previdenziali a loro carico (sono escluse le somme dovute all’Inail) fino al limite di 8.000 euro annui da riparametrare in quote mensili, per la durata di 12 mesi.
L’esonero scende al 50% del complessivo carico previdenziale datoriale per le assunzioni con contratto a termine o stagionale (full time o part-time), nel limite di 4.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per 12 mesi.
Il riconoscimento di tali incentivi è riservato esclusivamente ai datori di lavoro che inseriranno l’offerta di lavoro nel nuovo sistema informativo SIISL (art. 5).
Alle Agenzie per il lavoro, a fronte dell’attività di mediazione, è riconosciuto un incentivo pari al 30% del limite massimo annuo previsto per i datori di lavoro.

Per l’attività finalizzata all’assunzione di soggetti con disabilità, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione (art. 6, c. 1, lett. e) D.Lgs. 276/2003) a quelli del Terzo settore (art. 5, c. 1, lett. p) D.Lgs. 117/2017) e alle imprese sociali che svolgono servizi per inserimento o reinserimento lavorativo (art. 2, c. 1, lett. p) D. Lgs. 112/2017), l’incentivo ammonta al 60% di quello riconosciuto al datore di lavoro per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all’80% dell’incentivo riconosciuto per i contratti a tempo determinato. Sono incentivabili anche le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato per un periodo di 24 mesi.
Il datore di lavoro che licenzia il lavoratore entro i 24 mesi successivi all’assunzione, è tenuto alla restituzione del beneficio oltre alle sanzioni civili.

Infine, per gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale è previsto un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di under 35 con disabilità, effettuate tra il 01.08.2022 e il 31.12.2023, ai sensi della L. 68/1999. A tal fine è prevista l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del MEF e un decreto che ne definisca i dettagli entro il 1.03.2024.