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Accertamento, riscossione e contenzioso 31 Agosto 2026

Il decreto Omnibus ridisegna le sanzioni per il visto infedele

Restano ferme le sanzioni fisse in tema di visto di conformità infedele, ma cambiano le regole procedurali: le modifiche arrivano dal decreto Omnibus, in vigore dal 12.08.2026.

Il D.Lgs. 148/2026, cosiddetto decreto Omnibus, interviene sull’impianto sanzionatorio riservato ai professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, correggendo alcuni profili applicativi che negli anni avevano generato incertezze operative, in particolare con riferimento alla fase di recupero coattivo delle somme dovute in caso di errore.La disposizione di riferimento resta l’art. 39, c. 1, lett. a) D.Lgs. 241/1997, norma cardine dell’intero sistema di responsabilità degli intermediari abilitati. L’impianto sanzionatorio si articola, come noto, su 2 livelli distinti a seconda della tipologia dichiarativa coinvolta.Per l’ipotesi generale di visto o asseverazione infedele resta ferma la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 258 e 2.582 euro, irrogata a carico del soggetto responsabile della violazione, misura fissa, non parametrata alla maggiore imposta accertata, pensata per colpire l’inosservanza dell’obbligo di diligenza professionale a prescindere dall’entità del pregiudizio erariale. Un regime differenziato, e più incisivo, riguarda invece il visto infedele apposto sui Mod. 730. In tal caso l’intermediario è chiamato a versare una somma pari al 30% della maggiore imposta accertata in sede di controllo, salvo che l’errore derivi da dolo o colpa grave imputabile al contribuente, circostanza che, se dimostrata, sposta la responsabilità patrimoniale sul dichiarante.È su questo secondo binario che il...

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