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Diritto del lavoro e legislazione sociale 03 Marzo 2026

Il Garante privacy ribadisce il no alla schedatura dei lavoratori

Il Garante per la protezione dei dati personali vieta, in via d’urgenza e con effetto immediato, il trattamento di dati personali dei dipendenti raccolti su una piattaforma connessa al sistema di rilevazione delle presenze.

Con provvedimento d'urgenza del 24.02.2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato, con effetto immediato, a una nota società leader nel commercio elettronico (e-commerce), il trattamento di dati personali di oltre 1.800 lavoratori impiegati presso un suo stabilimento. Ne dà notizia la stessa Autorità con comunicato del 24.02.2026.

Il Garante ha rilevato che, successivamente alla valutazione d'impatto redatta nel mese di aprile 2022, la società ha iniziato a utilizzare una piattaforma interconnessa con il sistema di rilevazione delle presenze che segnala ai manager la necessità di effettuare colloqui con i dipendenti del team che coordina, al rientro da periodi di assenza oppure al verificarsi di determinati eventi (come il compleanno del dipendente o la ricorrenza della stipula del contratto) e che, dell'esito dei predetti colloqui (effettuabili dal manager anche motu proprio) è tenuta traccia mediante annotazioni sintetiche, riportate in un apposito spazio a campo libero.
La piattaforma presenta 2 funzioni: la funzione di WB, che segnala al manager la necessità di effettuare una conversazione di bentornato con il dipendente al rientro da qualsiasi assenza non programmata; la funzionalità BWC, che genera automaticamente, ogni mese, una raccomandazione rivolta a ciascun’area manager di effettuare una conversazione con il dipendente, al rientro da determinati periodi di assenza.
I commenti inseriti nel campo libero di testo e memorizzati sulla piattaforma contengono informazioni relative a specifiche patologie sofferte dai lavoratori, alla loro adesione allo sciopero e alla partecipazione ad attività sindacali, alla vita personale e familiare, al loro status, agli hobby praticati al di fuori dell’attività lavorativa nonché ai rapporti di tipo personale tra colleghi.
Con riguardo poi ai tempi di conservazione dei dati memorizzati sulla piattaforma e agli accessi agli stessi, risulta che i dati, comprese le annotazioni:
- sono conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro e fino a 10 anni dalla sua cessazione;
- sono accessibili, oltre ai manager del team, anche a diversi profili manageriali, come ad esempio, gli Operation Manager.

Il Garante privacy inoltre fa presente che, dalle verifiche, è stata altresì rilevata la presenza di 4 telecamere installate in prossimità di aree riservate ai lavoratori, in particolare bagni e aree ristoro, deputate, a dire della società, a proteggere le aree comuni (corridoi, punti di passaggio verso uscite di emergenza, punti di passaggio verso diverse sezioni del sito) sulla base di criteri indicati in una policy interna. Tuttavia, all’esito del sopralluogo, è emerso che le stesse sono state posizionate e orientate in modo da rendere identificabili i lavoratori che accedono ai bagni e all’area ristoro.

Sulla base di tali risultanze il Garante ha ritenuto che:
- i commenti inseriti nel campo libero di testo e memorizzati sulla piattaforma contengono informazioni rese in violazione del divieto, posto in capo al datore di lavoro, di trattare dati non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore;
- risultano violati i principi generali in materia di protezione dei dati personali, in particolare, i principi di liceità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione.

In considerazione dell’elevata gravità della constatata violazione, dell’elevato numero di interessati coinvolti e della necessità di salvaguardare la dignità dei lavoratori, il Garante ha disposto la limitazione definitiva del trattamento dei dati contenuti nelle annotazioni presso lo stabilimento ispezionato e presso tutti gli stabilimenti che utilizzano la medesima piattaforma, con obbligo di riscontro entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento.
Disposta anche la misura della limitazione definitiva del trattamento effettuato mediante le 4 telecamere posizionate in prossimità degli accessi ad aree riservate ai lavoratori, rinvenute presso lo specifico stabilimento.