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Diritto del lavoro e legislazione sociale 30 Luglio 2026

Il licenziamento del lavoratore in stato di arresto

Misura cautelare nei confronti del lavoratore: le scelte del datore di lavoro.

L’ipotesi operativa di cui ci occupiamo riguarda il caso dell’emissione di una misura restrittiva, da parte dell’autorità giudiziaria, nei confronti di un lavoratore. Essendo il soggetto in stato di fermo, non potrà certamente adempiere alla propria obbligazione lavorativa verso il datore.Quest’ultimo, quindi, si trova ad operare una scelta circa il rapporto di lavoro in essere: attendere l’iter giudiziario, prima di prendere una decisione definitiva; recedere subito dal contratto di lavoro per giusta causa.Nel caso operativo il datore di lavoro, avendo appreso che il lavoratore era stato oggetto di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, lo aveva prima sospeso e successivamente, all’esito di un procedimento disciplinare, lo aveva licenziato per giusta causa. Le accuse, a carico del dipendente, erano molto gravi, coinvolgendo anche il reato di associazione mafiosa.Il lavoratore aveva fatto ricorso, risultando soccombente, al Tribunale di Vibo Valentia. La causa giunge, quindi, al vaglio del Giudice di Appello (Corte d’Appello di Catanzaro, Sent. 3.07.2026 n. 672).La decisione del giudice di seconde cure risulta interessante per alcuni concetti esposti.Un primo punto riguarda la distinzione tra il procedimento penale e quello lavoristico. Non vi è infatti alcun legame obbligatorio tra le 2 istruttorie, tanto che il datore di lavoro è libero di considerare i fatti, oggetto dell’iter penale, finalizzandoli alla valutazione dell’eventuale lesione...

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