Diritto del lavoro e legislazione sociale 14 Aprile 2025

Il patto di prova va firmato prima: senza, il recesso è nullo

Con l’ordinanza 3.04.2025, n. 8849 la Cassazione chiarisce che la firma del datore è condizione essenziale per la validità del periodo di prova.

Nel contratto di lavoro, la previsione di un patto di prova, quella clausola del contratto di lavoro che consente a entrambe le parti (datore e lavoratore) di recedere liberamente dal rapporto durante il periodo concordato, richiede necessariamente la forma scritta e la firma di entrambe le parti prima dell’inizio dell’attività. Senza questa condizione, l’accordo non ha validità e il rapporto è da considerarsi a tempo indeterminato sin dal primo giorno.Con l’ordinanza 3.04.2025, n. 8849 la Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio, precisando che la firma del datore di lavoro costituisce un elemento essenziale del patto stesso. Se manca, la clausola sulla prova è da considerarsi nulla e non produce alcun effetto, nemmeno nei primi giorni del contratto.Caso in oggetto - La vicenda giudiziaria ha preso avvio da una doppia assunzione avvenuta nello stesso gruppo societario. Il lavoratore era stato inizialmente assunto da una S.r.l. nel novembre 2014 e, dopo pochi giorni, dalla S.p.A. collegata, con cui ha proseguito fino al 2016. La cessazione del secondo rapporto per giustificato motivo oggettivo ha portato a una contestazione, fondata sulla presunta inesistenza della cessazione del primo rapporto, mai formalizzata correttamente.Firma che fa la differenza - In primo grado, il Tribunale di Catania aveva accolto le ragioni del lavoratore, sostenendo che non fosse mai avvenuta una cessazione valida del primo contratto. Le dimissioni risultavano viziate da...

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