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Accertamento, riscossione e contenzioso 02 Settembre 2026

Il Radar fiscale, un metodo di inciviltà giuridica

Privo di investitura legislativa e fondato su dati comparativi mai pubblicati, il modello preclude il contraddittorio e non regge allo standard di prova preteso dall’art. 7, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992 e dalla Consulta (sentenza n. 50/2026).

Il programma Radar (Ricerca e analisi decisionale per l'accertamento dei redditi), strumento di accertamento cui l’Amministrazione finanziaria fa sempre più ricorso, deve confrontarsi con i limiti posti dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, che riconosce il diritto al contraddittorio preventivo nei casi previsti dalla legge. Lo strumento, inoltre, non risulta assistito da una specifica investitura legislativa e si fonda sul confronto con dati riferiti a contribuenti non identificati, unilateralmente selezionati dal Fisco come strutturalmente similari a quello accertato.

Il richiamo alla privacy dei soggetti utilizzati come riferimento non può tradursi, sul piano probatorio, nell’impossibilità per il contribuente di verificare gli elementi posti a fondamento della pretesa. L’Amministrazione finanziaria resta soggetta all’onere della prova e gli elementi indiziari utilizzati nell’accertamento devono consentire una concreta possibilità di contestazione. Diversamente, il dato utilizzato nell’istruttoria si riduce a una mera asserzione dell’Ufficio, non verificabile né sottoponibile a effettivo contraddittorio.

In questa prospettiva assume particolare rilievo l’ordinanza della Corte di Cassazione 29.04.2026, n. 11693 in materia di parametri e studi di settore. La Suprema Corte ribadisce che la motivazione dell’avviso non può esaurirsi nel mero scostamento rispetto allo standard statistico, ma deve indicare le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni formulate dal contribuente in sede di contraddittorio. Il principio è particolarmente significativo per il Radar. Gli strumenti statistici possono costituire un elemento dell’accertamento, ma non trasformano automaticamente una redditività standardizzata in una prova riferibile al singolo contribuente. Il contraddittorio svolge proprio la funzione di verificare se il dato medio o mediano sia effettivamente rappresentativo della concreta situazione economica dell’impresa.
Nel caso del Radar, la criticità appare ancora maggiore quando il contribuente non possa conoscere o verificare i dati posti a confronto. La nuova formulazione dell’art. 7, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992 impone all’Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate sulla base di elementi di prova attendibili e impone l’annullamento dell’atto in caso di insufficienza della prova. Ne deriva che una redditività ricavata da dati non conoscibili e non verificabili dal destinatario dell’accertamento non può essere automaticamente elevata a elemento probatorio decisivo.
A ciò si aggiunge quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50/2026, che, esaminando l’art. 21-bis, D.Lgs. 74/2000, ha valorizzato il raccordo tra processo penale e processo tributario e ha riconosciuto al contribuente, in determinati casi, il medesimo livello di garanzia assicurato all’imputato in materia di standard probatorio. La pronuncia, tuttavia, riguarda specificamente l’efficacia nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione e non può essere estesa indistintamente a ogni accertamento tributario.

Il dato che interessa il Radar è comunque un altro: l'accertamento non può fondarsi sulla semplice trasposizione di una risultanza statistica in una presunzione di maggiore redditività individuale. Occorre che l’Amministrazione dimostri la concreta riferibilità degli elementi utilizzati al contribuente accertato e consenta un’effettiva verifica della loro attendibilità. Ne consegue che l’opacità dei dati comparativi, unita all’assenza di un contraddittorio effettivo, costituisce un elemento di particolare criticità. Il Radar può rappresentare uno strumento di selezione o di orientamento dell’attività di controllo, ma la sua risultanza non può sostituire la prova richiesta all’Amministrazione finanziaria, né sottrarsi alla verifica del contribuente e del giudice.