Diritto del lavoro e legislazione sociale
25 Marzo 2026
Il termine senza firma fa nascere un rapporto stabile
La sentenza 11.02.2026 n. 1643 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, ribadisce che il contratto a tempo determinato richiede forma scritta e sottoscrizione, perché il lavoro subordinato segue, in via generale, il modello del tempo indeterminato.
Con la sentenza n. 1643/2026, il Tribunale di Roma ha affrontato un caso che tocca un principio centrale del diritto del lavoro: il contratto a tempo determinato produce effetti soltanto quando il termine risulta da un atto scritto. Il giudizio prende avvio dal ricorso di un lavoratore assunto nell’aprile 2024 come addetto allo spostamento merci in magazzino. Il datore aveva comunicato l’assunzione con modello Unilav, indicando una scadenza al 31.08.2024. Tuttavia, nel processo è emerso un dato decisivo: mancava un contratto scritto sottoscritto dal dipendente. Da qui la richiesta di accertare la natura a tempo indeterminato del rapporto sin dall’origine. Nel frattempo, durante un periodo di assenza dovuto a un infortunio, il lavoratore aveva anche ricevuto la comunicazione orale della cessazione del rapporto, richiamata poi nel modello amministrativo inviato lo stesso giorno.Perché la forma scritta conta davvero - Il giudice ha ricordato che l’apposizione del termine costituisce una deroga rispetto alla regola generale del lavoro subordinato, che resta normalmente a tempo indeterminato. Proprio per questa ragione, l’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 pretende una forma scritta precisa e tempestiva. La prestazione lavorativa avviata di fatto esprime la volontà di lavorare, mentre non prova l’accettazione di una durata limitata del rapporto. La società ha sostenuto di avere consegnato il contratto al dipendente, rimasto poi privo di firma perché il lavoratore si...