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Accertamento, riscossione e contenzioso 18 Giugno 2026

Il “valore normale” non è un principio impositivo a regime

Con l’ordinanza n. 18583/2026 la Cassazione ribadisce l’obbligo di riferirsi al valore normale ex art. 9 Tuir; l’autore obietta che a regime il prelievo va commisurato alla ricchezza effettiva e non a canoni standardizzati di presunta normalità.

La Cassazione, con l’ordinanza 8.06.2026, n. 18583, ha ribadito l’opinabile principio di diritto per il quale l’obbligo di fare riferimento al valore normale di mercato per la valutazione delle componenti di reddito, ai sensi dell’art. 9 del Tuir, costituisce un principio di ampia applicazione in materia di accertamento. In particolare, in tema di determinazione del reddito d’impresa, per la valutazione a fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito, il suddetto principio ha valore generale e non soltanto contabile (nel medesimo senso anche Cassazione nn. 17574/2009, 656/2014 e 2155/2019).Trattasi di un principio di manifesto pseudo diritto. In un sistema incentrato sul principio della riserva di legge, è universalmente riconosciuto che il contribuente può regolare i propri affari sulla base di opzioni meno impegnative sul fronte fiscale, nel senso che può agire secondo liberi schemi d’azione ai quali l’obbligazione tributaria deve conformarsi. Non è l’obbligo impositivo a poter condizionare la pianificazione d’impresa. Il difetto di precettività delle norme tributarie obbliga a raccordare il prelievo impositivo al fatto economico nel suo quantum effettivo senza poterlo allineare a predefiniti canoni standardizzati. Il debito tributario trova legittimo fondamento causale solo nel fatto economico individuato dal legislatore (art. 23 Cost.) e il quantum è dimensionato sulla sola reale ricchezza che a...

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