Immobile promiscuo: regime fiscale dei canoni locativi
L’art. 54, c. 1 del Tuir non attrae nel reddito di lavoro autonomo i canoni relativi all’immobile di proprietà utilizzato promiscuamente, che restano assoggettati a reddito fondiario ex artt. 26, 37 e 43 del Tuir, con applicazione dell’art. 54-quinquies, c. 3 del Tuir.
In questo articolo si vuole analizzare il regime fiscale dell’immobile di proprietà del professionista utilizzato promiscuamente con altri soggetti a cui viene addebitato un canone locativo. La fattispecie fuoriesce dall’opzione legislativa improntata sulla combinazione dell’art. 54, c. 2, lett. c) del Tuir e dell’art. 54-ter, c. 1 del Tuir, a mente dei quali all’irrilevanza fiscale del riaddebito per l’uso comune dell’immobile viene prevista la corrispondente indeducibilità della spesa comune dal reddito di lavoro autonomo dell’esercente l’arte o la professione.Nel caso in esame si tratta di verificare se la prerogativa fiscale dell’onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo contemplata dall’art. 54 del Tuir, che connota come reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori in genere percepiti a qualunque titolo in relazione all’attività artistica o professionale, privilegiando, quindi, generici nessi causali, anche solo semplicemente occasionati dall’esercizio dell’arte o professione, dilati la plenaria rilevanza impositiva anche alle somme locative in questione. In tal caso si renderebbe necessario perseguire una simmetria di effetti fiscali con riguardo all’immobile utilizzato promiscuamente dal professionista.L’indagine non può che dipartire dall’art. 43 del Tuir, a mente del quale non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni,...