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Accertamento, riscossione e contenzioso 18 Aprile 2026

Immobili e società di comodo: rileva la destinazione economica

La Cassazione ribadisce che, ai fini del test di operatività ex art. 30 L. 724/1994, gli immobili rilevano solo se iscritti tra le immobilizzazioni, dovendosi invece considerare esclusi quelli classificati come “merce” in base alla concreta destinazione alla vendita.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8.04.2026, n. 8739, si è pronunciata sui presupposti alla base dell’iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (iscrizione rilevante ai fini della disciplina sulle società di comodo) o nell’attivo circolante (iscrizione non rilevante ai fini della disciplina sulle società di comodo) degli immobili.La Corte dapprima rileva come, per l'art. 30, c. 1, lett. b) L. 724/1994, i terreni e i fabbricati rilevino ai fini del calcolo dei ricavi minimi presunti solo ed esclusivamente se iscritti in bilancio fra le immobilizzazioni materiali, in quanto utilizzati come strumenti di produzione o destinati all'investimento durevole, mentre non assumono rilevanza a tali fini gli immobili cd. merce, ossia quelli che, in quanto destinati alla vendita, sono iscritti nell'attivo circolante fra le rimanenze.A tal proposito si sottolinea come, ai sensi dell’art. 2424-bis, c. 1, c.c., “devono essere iscritti tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente”.Secondo il principio contabile OIC 16, “le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca a tali beni, in quanto bisogna avere riguardo alla loro destinazione".Assume rilievo la tradizionale distinzione...

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