Immobilizzazioni immateriali nel primo bilancio di liquidazione
Senza continuazione dell’attività i beni immateriali si iscrivono al minore tra valore netto contabile e valore di realizzo e non si ammortizzano più; sul piano fiscale lo stralcio del bene può valere come sopravvenienza passiva.
In ordine alle società in liquidazione senza attività in continuazione l’OIC 5 al paragrafo 40 e ss. precisa: “Nei bilanci in fase di liquidazione sono adottate le disposizioni dei principi contabili ordinari, salvo precise eccezioni”. A tale proposito viene rappresentata una scansione illustrativa in ordine a ben individuate poste dello stato patrimoniale, tra cui le immobilizzazioni immateriali. Tali attività (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili, attività immateriali in corso e altre) devono essere iscritte in bilancio al minore tra il valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il relativo valore di realizzo in liquidazione e non possono più essere oggetto di ammortamento in quanto il loro recupero si rende possibile solo attraverso la cessione. Nel primo bilancio di liquidazione (che riflette la gestione dell’intero esercizio nel quale ha avuto inizio la fase della liquidazione) eventuali differenze derivanti dall’applicazione di tale criterio di valutazione costituiscono un cambiamento di principi contabili e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto.
Allo scopo di agevolare la comprensione dei riportati paragrafi dell’OIC 5 appare utile riportare in sintesi gli ordinari criteri di...