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Paghe e contributi 21 Marzo 2026

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi: i settori interessati

In merito all’ambito oggettivo, sono diversi i rinnovi contrattuali che potrebbero dare diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli incrementi di retribuzione.

Con le disposizioni contenute all’art. 1, c. 7 L. 30.12.2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), il legislatore ha disposto che “al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1.01.2024 al 31.12.2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro”.Nel rispetto del principio di cassa allargato, la disciplina investe le somme erogate nel periodo compreso tra il 1.01 e il 31.12.2026, purché riconducibili a rinnovi contrattuali conclusi negli anni 2024, 2025 o 2026.L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione si debba applicare ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le 12 mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi nell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola...

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