La nuova imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi sta pian piano facendo emergere alcuni dubbi circa la corretta gestione del nuovo istituto di natura fiscale. Attraverso le disposizioni contenute all’art. 1, c. 7 L. 30.12.2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), il legislatore ha disposto che “al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1.01.2024 al 31.12.2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro”. Sono esclusi dalla misura agevolata gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1.01.2026.Proprio sulla soglia reddituale anno 2025 stanno emergendo alcuni dubbi per gli addetti ai lavori. Ci si sta chiedendo, infatti, quali redditi debbano essere considerati per la verifica di tale soglia, condizione imprescindibile per avere, potenzialmente, diritto alla minore tassazione.Riguardo a tale aspetto, è la stessa Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 24.02.2026, n. 2/E, a rinviare ai...