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Diritto del lavoro e legislazione sociale 31 Marzo 2026

Impugnativa del licenziamento: termini e regole operative

Decadenze, differenza tra impugnativa stragiudiziale e giudiziale e indicazioni pratiche per aziende e lavoratori su modalità, termini e corretta gestione degli atti.

Il sistema delle impugnazioni del licenziamento è oggi caratterizzato da termini di decadenza rigorosi, la cui inosservanza comporta la definitiva perdita del diritto di contestare il recesso datoriale. Il riferimento normativo centrale è l’art. 6 L. 604/1966, come modificato dalla L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), che ha introdotto una scansione bifasica: impugnativa stragiudiziale e successiva azione giudiziale.Impugnativa stragiudiziale - Il lavoratore deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Si tratta di un atto scritto, anche non formalistico, con il quale il lavoratore manifesta in modo inequivoco la volontà di contestare il licenziamento. Non è richiesta una formula sacramentale: è sufficiente qualsiasi comunicazione scritta (PEC, raccomandata A/R, anche tramite legale o sindacato) che contenga la chiara opposizione al licenziamento. La giurisprudenza è costante nel ritenere sufficiente anche una manifestazione sintetica, purché inequivoca.Il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della lettera di licenziamento oppure, nei casi di licenziamento orale, dalla cessazione di fatto del rapporto. Il termine si computa secondo le regole generali (artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c.): non si conta il giorno iniziale (dies a quo); si include quello finale (dies ad quem); se il termine scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.L’impugnativa nei 60 giorni evita la decadenza, ma non è sufficiente...

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