Con il D.M. 22.06.2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8.07.2026, n. 156, trova finalmente attuazione l'art. 1, c. 1175 L. 296/2006, nella formulazione introdotta dall'art. 29 D.L. 19/2024 (decreto PNRR). Il provvedimento individua in modo puntuale le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza che precludono l'accesso ai benefici normativi e contributivi, superando una logica di premialità legata al solo possesso del DURC per estenderla alla condotta datoriale nel suo complesso, comprensiva della tutela della salute, dell'incolumità e della dignità dei lavoratori.Il decreto pone fine alla fase transitoria (rif. circolare Inps n. 150/2026) e introduce un elenco predefinito di fattispecie, contenuto nell'Allegato. L'obiettivo dichiarato è ridurre i margini di discrezionalità degli organi di vigilanza, ancorando la valutazione di inaffidabilità datoriale a criteri oggettivi e verificabili.Sul piano dei contenuti, il catalogo distingue le condotte per gravità e per durata dell'effetto preclusivo, che oscilla tra 3 e 24 mesi. Al vertice si collocano i delitti che ledono l'incolumità fisica dei lavoratori (rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche, omicidio colposo con violazione della disciplina prevenzionistica e reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) cui corrisponde la sanzione più ampia. Seguono, con durata decrescente, le lesioni colpose gravi originate da inosservanze in materia di sicurezza, le violazioni...