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Lavoro 25 Luglio 2023

Incentivo per l’assunzione di giovani: domande dal 31.07.2023

Con circolare n. 68/2023 l’Inps ha fornito i dettagli per la fruizione dell’incentivo concesso ai datori di lavoro che procedono all’assunzione di lavoratori NEET, introdotto dal recente Decreto Lavoro. Sono previste condizioni stringenti e un particolare regime di cumulabilità con altre misure.

L’art. 27, c. 1 D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. 85/2023, ha previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro privati (anche non imprenditori) per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante di giovani, effettuate dal 1.06.2023 al 31.12.2023, a condizione che i lavoratori da assumere abbiano le seguenti caratteristiche:
  • alla data dell'assunzione non devono aver compiuto il 30° anno di età;
  • non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • devono essere registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” tramite portale “MyANPAL”, oppure tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”.
Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, il lavoratore rientri in una delle seguenti ipotesi:
  • sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (D.M. 17.10.2017);
  • non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici ovvero sia assunto in settori economici in cui tale differenziale risulti in misura pari almeno al 25%.
Con circolare 21.07.2023, n. 68 l’Inps ha precisato che la concessione del beneficio è subordinata al rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 che richiede la verifica dell'incremento occupazionale netto (espresso in ULA) e la concessione nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'art. 32, paragrafo 3 del medesimo Regolamento.

La misura dell’incentivo è del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi; deve essere, quindi, parametrato alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta.
Particolari riflessioni merita il coordinamento con altri benefici di carattere contributivo, poiché la norma consente la compatibilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma, in tal caso, l’incentivo si riduce al 20%. Tra le ipotesi che prevedono tale riduzione, l’Inps richiama anche le agevolazioni che determinano l’abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori, previsto dall’ultima legge di Bilancio nella misura del 2% e 3% e poi innalzato al 6% e al 7% proprio dall’art. 39 del Decreto Lavoro). In modo singolare, quindi, l’incentivo per il datore di lavoro risulterebbe ridotto a causa di un vantaggio concesso al lavoratore.

La cumulabilità della misura, in ogni caso, è prevista nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato (50% dei costi ammissibili, intesi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro). La fruizione ordinaria è per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa ed è prevista la sospensione esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità.

La domanda si effettua con apposita procedura “NEET23” disponibile dal 31.07.2023 sul portale dell’Istituto e i richiedenti devono indicare:
  • il lavoratore da assumere a tempo indeterminato o in apprendistato;
  • la Regione/Provincia Autonoma in cui sarà svolta la prestazione lavorativa;
  • l'importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • l'indicazione della tipologia di rapporto (a tempo pieno o a tempo parziale con la relativa percentuale oraria);
  • se per l'assunzione si intende fruire di altre agevolazioni.
Inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di accesso alla misura. L’incentivo non si applica al lavoro domestico.