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Accertamento, riscossione e contenzioso 24 Luglio 2026

Indagini fiscali: autorizzazione preventiva, vizio da eccepire subito

Con l’ordinanza n. 23395/2026 la Cassazione, in linea con la Corte EDU, conferma che le autorizzazioni alle indagini finanziarie devono precedere l’istruttoria: il difetto va eccepito nel ricorso di primo grado e non è rilevabile d’ufficio.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23395/2026, è tornata sulle violazioni in tema di accessi fiscali e indagini finanziarie uniformandosi alle prescrizioni delle CEDU sulle tutele verso forme d’ingerenza nella vita privata dei contribuenti salvaguardate dall’art. 8 CEDU, prospettando sul piano processuale la necessità di eccepire tempestivamente il difetto delle autorizzazioni come motivo d’impugnazione nel processo introduttivo di primo grado, allegando e indicando gli atti illegittimamente acquisiti sui quali l’istruttoria erariale ha fondato la pretesa fiscale, non potendo il vizio essere rilevato d’ufficio, né nei giudizi di merito, né in Cassazione.Con la sentenza 8.01.2025 (Causa Ferrieri e Bonasissa) la Corte EDU ha riscontrato un’ulteriore violazione delle garanzie a tutela della riservatezza della vita privata, sempre in spregio all’art. 8 della CEDU, affermando che sebbene gli Stati contraenti la Convenzione dispongano di un’ampia discrezionalità nell’accesso e nell’uso dei dati bancari, l’Italia difetta di un’adeguata normativa in ordine all’individuazione dei presupposti per l’esercizio dei relativi poteri istruttori, che possa essere ritenuta idonea a evitare possibili abusi e condotte arbitrarie. Preliminarmente si deve sottolineare l’ampia latitudine del concetto di “vita privata” fatto proprio dalla Corte EDU, la quale ha volutamente rinunciato a incapsularlo in una definizione delimitata, preferendo raccordarlo a un...

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