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Diritto del lavoro e legislazione sociale 11 Settembre 2026

Indennità risarcitoria per riqualificazione rapporto di collaborazione

Che tipo di risarcimento spetta nel caso di riqualificazione di una collaborazione in contratto di lavoro subordinato. Per la Cassazione non spetta l’indennità forfettaria da 2,5 a 12 mensilità, ma le retribuzioni fino alla riammissione in servizio.

La Suprema Corte, nella sentenza 5.08.2026, n. 24479, affronta un contrasto giurisprudenziale maturato, all’interno della propria IV sezione, sul tema della corretta indennità risarcitoria applicabile in caso di riqualificazione di un contratto di collaborazione (nel caso a progetto ex art. 61 D.Lgs. 276/2003) in contratto di lavoro subordinato.Le tesi a confronto erano queste:1) applicabilità del disposto ex art. 32, c. 5 L. 183/2010, il quale prevedeva che nei “casi di conversione del contratto a tempo determinato”, il giudice imponesse al datore di lavoro un risarcimento di un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale assunto si basava essenzialmente sul fatto che la norma, nel suo dato testuale, non limitava il suo vigore al solo tipo contrattuale di lavoro subordinato (in tal senso: Cassazione nn. 24100/2019, 28294/2019, 5040/2020, 10157/2021, 4211/2023);2) applicabilità della tutela piena, con un’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore dalla cessazione del rapporto all’effettiva riammissione in servizio (in tal senso: Cassazione nn. 18210/2024, 22875/2024 e 20333/2025).La Suprema Corte, intendendo conformarsi alla seconda tesi, espone un interessante principio di diritto che vale la pena trascrivere in toto: “La fattispecie prevista dall’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non integra...

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