Le somme corrisposte per chiudere una lite sono tassabili solo se si raccordano a nuove obbligazioni e non alla mera rinuncia agli atti: senza un atto di consumo o un reddito prodotto non sorgono né Iva né reddito diverso.
In ordine al regime fiscale degli indennizzi derivanti da rapporti controversi transatti è importante verificare quando le erogazioni pattuite assumono fiscalmente la connotazione di obbligazioni di fare, non fare e permettere, tassabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir e corrispondentemente quando possono assumere rilevanza ai fini Iva ai sensi dell’art. 3, c. 1 D.P.R. 633/1972. La Cassazione ha più volte (tra le altre, sentenza 22.09.2022, n. 26148) ritenuto che, in ogni tipologia di transazione (sia essa semplice, mista o novativa), la rinuncia alla lite esplica una funzione di mero consolidamento del risultato a cui le parti sono pervenute a mezzo dell’accordo, per cui la somma transatta a fronte dell’interdizione volontaria dei diritti vantati dalle parti non dispone con automatismo di alcuna rilevanza fiscale. Le somme percepite da una persona fisica per effetto di un accordo transattivo non hanno alcuna diretta ricongiunzione con nessuna delle categorie di reddito individuate dall’art. 6 del Tuir. La loro rilevanza fiscale va piuttosto vagliata alla luce dell’art. 6, c. 2 del Tuir, nel quale si trova delineato il cd. principio di sostituzione, in virtù del quale “i proventi in sostituzione di redditi ... e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o...