L'obbligo del datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, di cui all'art. 2087 C.C., si intende assolto quando il datore di lavoro rispetti le prescrizioni dei protocolli e delle direttive emanate per la prevenzione dell'epidemia virale Covid-19. Con l'art. 29-bis aggiunto in sede di conversione in legge del D.L. 23/2020, (c.d. Decreto “Liquidità”) si cerca di delimitare la responsabilità amministrativa, civile e penale del datore di lavoro nel caso in cui l'Inail risarcisca il periodo di quarantena o di malattia come infortunio sul lavoro.
Il richiamo alle disposizioni la cui osservanza è fondamentale nella fase di accertamento della responsabilità è, in particolare, al Protocollo 24.04.2020 sottoscritto da Governo e parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, c. 14, D.L. 16.05.2020, n. 33, che afferma l'obbligo generale di svolgere le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei protocolli o delle linee guida definiti al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, pena la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza.
Su questo principio si innesta il dettato dell'art. 42, c. 2 D.L....