Con la circolare 29.04.2026, n. 17 l’Inail fornisce un intervento organico in materia di certificazione medica degli infortuni sul lavoro e disciplina in modo più chiaro le modalità di ripresa dell’attività lavorativa, in un contesto caratterizzato dalla progressiva digitalizzazione delle procedure e dall’estensione della platea dei soggetti assicurati. Il documento si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.P.R. 1124/1965, dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 151/2015, confermando la centralità della trasmissione telematica dei certificati medici e rafforzando l’uniformità delle prassi applicative.
La certificazione medica di infortunio continua a essere trasmessa all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza mediante il Modello 1SS, utilizzato per tutte le tipologie di certificato (iniziale, continuativo, definitivo e di riammissione). Tale classificazione ha una funzione esclusivamente organizzativa e non incide sul valore giuridico della certificazione.
Sin dal primo certificato devono essere indicati in modo puntuale la diagnosi, la prognosi di inabilità temporanea assoluta, la durata dell’assenza e l’eventuale previsione di postumi permanenti. In assenza di ulteriori certificazioni, l’ultimo giorno indicato nella prognosi coincide con la cessazione dell’inabilità temporanea, assumendo rilievo anche ai fini della chiusura del periodo indennizzabile.
La circolare chiarisce che l’ultima certificazione attestante la stabilizzazione della lesione è idonea a integrare le previsioni dell’art. 102 D.P.R. 1124/1965, consentendo all’Istituto di comunicare la cessazione dell’indennità per inabilità temporanea e di valutare l’eventuale presenza di conseguenze permanenti indennizzabili.
Di particolare rilievo è il chiarimento relativo alla ripresa dell’attività lavorativa. Il lavoratore può rientrare in servizio al termine del periodo di prognosi indicato nell’ultimo certificato senza necessità di produrre un certificato medico “definitivo”. Quest’ultimo assume natura eventuale e può essere rilasciato su richiesta del lavoratore o dell’Inail, anche mediante strumenti di telemedicina.
Nel caso in cui non pervenga un certificato continuativo alla scadenza della prognosi, l’Inail provvede autonomamente a definire il periodo di inabilità temporanea entro 15 giorni, al fine di garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni economiche.
Diversa è l’ipotesi di ripresa anticipata dell’attività lavorativa rispetto alla prognosi inizialmente formulata. In tal caso, il rientro è subordinato alla produzione di un certificato medico che modifichi la prognosi originaria, anticipandone la durata. Tale certificazione può essere rilasciata da qualsiasi medico e costituisce condizione necessaria per la legittima riammissione in servizio.
Resta fermo il ruolo del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria, chiamato a valutare lo stato di salute del lavoratore e a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008.
Le indicazioni contenute nella circolare trovano applicazione anche con riferimento alle malattie professionali, confermando un approccio unitario nella gestione degli eventi tutelati.
Nel complesso, l’intervento dell’Inail si muove in una direzione di semplificazione e certezza operativa, con impatti rilevanti per la gestione aziendale degli infortuni, imponendo un adeguamento delle procedure interne e una maggiore attenzione al coordinamento tra datore di lavoro, medico competente e sistema assicurativo.
