Inquadramento del regime fiscale della vendita diretta a domicilio
Per la L. 173/2005 l’incaricato promuove le vendite “direttamente o indirettamente”: anche i compensi per la formazione e l’affiancamento di altri incaricati rientrano nell’art. 25-bis D.P.R. 600/1973, che non è un regime di favore.
Essendo in corso un’ampia campagna di accertamento nei confronti dei c.d. incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui alla L. 173/2005, ai quali viene contestata l’estensione del regime fiscale di favore (art. 25-bis D.P.R. 600/1973) ai compensi provvigionali causalmente raccordati all’attività di formazione, affiancamento e assistenza in genere agli incaricati partecipi della medesima struttura (non riconducibili alle vendite piramidali vietate dagli artt. 5-7 L. 173/2005) appare utile una disamina delle principali prerogative di tale forma di vendita.L'Agenzia delle Entrate tende a correlare l’espressione direttamente o indirettamente a modalità non immediatamente frontali di promozione della raccolta di ordinativi presso privati consumatori, senza però che l’espressione possa consentire di attrarre nel regime di favore qualsivoglia compenso che tragga origine dall’attività posta in essere da altri incaricati, perché altrimenti una diversa interpretazione finirebbe per svuotare di contenuto il necessario collegamento tra la prestazione dell’incaricato, il consumatore finale e l’ordinativo d’acquisto.Dalla versione letterale della norma citata, appare invece rinvenirsi che la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori può avvenire direttamente o indirettamente, con un’incidenza di dinamica esecutiva assolutamente soppesata in modo alternativo dal...