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Diritto del lavoro e legislazione sociale 30 Luglio 2026

Intemperie stagionali: domande di Cisoa entro il 22.08

Emergenza climatica: per gli eventi dal 1.07 al 23.07.2026, domande con causali 17 e 18.

Le domande di Cisoa con l’indicazione delle causali 17 e 18, riferite a riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa anche in relazione all’emergenza climatica, possono essere inviate dal 24.07.2026. Per gli eventi dal 1.07 al 23.07.2026, le domande possono essere inviate entro il 22.08.2026. È quanto ha comunicato l'Inps con il messaggio 20.07.2026, n. 2418 in attuazione delle disposizioni del D.L. 26.06.2026, n. 107, in vigore dal 27.06.2026. All'art. 6, la norma reca disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa), a tutela dei lavoratori e della continuità aziendale in presenza di eccezionali situazioni climatiche. Nel periodo compreso tra il 1.07 e il 31.12.2026, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'art. 8 L. 8.08.1972, n. 457 (Cisoa) per intemperie stagionali è riconosciuto, oltre che agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), anche agli operai a tempo determinato (OTD); oltre che nelle ipotesi di sospensione per l’intera giornata per entrambe le categorie di lavoratori, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative. Impiegati e quadri sono esclusi dal campo di applicazione della norma in parola.Sono previste le seguenti deroghe al regime ordinario. L'integrazione al reddito non è conteggiata ai fini del raggiungimento della durata massima di...

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