RICERCA ARTICOLI
Imposte dirette 24 Ottobre 2026

Interessi passivi da conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso

Deducibili ai fini Ires, perché autonomi e compensativi, gli interessi pagati in sede di conciliazione giudiziale; accessori al tributo, e quindi soggetti al suo stesso regime, quelli moratori versati con il ravvedimento. Diversa la lettura della dottrina.

Nella risposta all’istanza di interpello n. 185/2026, con la quale l’Istante ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini dell’Ires da riservare agli interessi passivi sostenuti nell’ambito della definizione della propria posizione fiscale, con particolare riferimento agli interessi corrisposti in sede di conciliazione giudiziale e agli interessi versati in sede di ravvedimento operoso, l’Agenzia ha rappresentato il proprio parere articolandolo diversamente in ordine all’istituto della conciliazione giudiziale e al ravvedimento operoso.   In merito agli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale, l’Agenzia ha rappresentato che essi perseguono una funzione compensativa del ritardo nell’esazione erariale dei tributi, richiamando l’orientamento già espresso nelle risposte alle istanze d’interpello 31.10.2022, n. 541 e 20.08.2024, n. 172, con le quali ebbe da ritenere che gli interessi versati in sede di definizione dell’accertamento, anche nell’ambito degli istituti deflattivi del contenzioso, quali la conciliazione giudiziale, non si raccordano in un senso di stretta accessorietà all’obbligazione tributaria, ma riassumono un’autonoma funzione compensativa. In tale prospettiva, gli interessi, pur essendo collegati al ritardato pagamento di tributi, non condividono il medesimo regime fiscale dell’imposta cui vengono commisurati...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.