Diritto del lavoro e legislazione sociale
22 Luglio 2026
Interposizione illecita e individuazione del datore effettivo
L’ordinanza 3.07.2026, n. 22650 chiarisce come organizzazione del lavoro, utilizzo della prestazione e continuità del rapporto orientino l’accertamento giudiziale.
Con l’ordinanza 3.07.2026, n. 22650 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione torna sul confine tra datore formale e soggetto che utilizza la prestazione. La vicenda riguarda un lavoratore assunto da una cooperativa e impiegato per molti anni presso una società beneficiaria dell’attività. Il giudizio ha riguardato l’accertamento di un’interposizione illecita di manodopera, la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore e le richieste retributive e contributive.Datore effettivo nella realtà del lavoro - La pronuncia richiama l’attenzione sulla sostanza della relazione lavorativa. Contratti, appalti e qualificazioni formali acquistano valore quando trovano riscontro nell’organizzazione adottata. Per individuare il datore effettivo, i giudici di merito hanno valutato la continuità della prestazione e la documentazione contrattuale prodotta. Nel caso esaminato, l’attività era stata svolta continuativamente presso la stessa società sin dall’ottobre 1994. La documentazione presentava vuoti temporali, contratti privi di data o firma, riferimenti a soggetti differenti e passaggi di subappalto privi di un collegamento documentato. Da tale quadro i giudici di merito hanno ricavato la titolarità sostanziale del rapporto in capo alla società utilizzatrice.Quando decorre la decadenza - La Cassazione ha confermato che la decadenza prevista dall’art. 32, c. 4, lett. d) L. 183/2010 si applica a ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento...