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Accertamento, riscossione e contenzioso 17 Giugno 2026

La Cassazione esamina la sentenza Italgomme senza applicarla

La Cassazione richiama la pronuncia della Corte EDU sulle tutele del domicilio nelle verifiche fiscali, senza però applicarla al caso di specie e rimette alle Sezioni Unite il nodo dell’irretroattività delle garanzie.

La Corte di Cassazione, investita della violazione delle tutele del domicilio ex art. 8 CEDU in raccordo con gli artt. 32 e 33 D.P.R. 600/1973, 51 e 52 D.P.R. 633/1972 e 12 L. 212/2000, con la sentenza 10.06.2026, n. 18903, ha passato in agnostica rassegna la sentenza Italgomme della Corte EDU, senza però applicarla alla controversia di causa.Nella memoria illustrativa depositata la società ricorrente evocava la sentenza della Corte EDU Italgomme Pneumatici Srl ed eccepiva l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., dell’art. 13-bis D.L. 84/2025 che ha introdotto all’art. 12, c. 1 L. 212/2000 l’ulteriore periodo a mente del quale: “Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso”, prevedendo nel contempo che “Le disposizioni del secondo periodo dell’art. 12, c. 1 L. 212/2000, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.La Corte ha però...

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