Accertamento, riscossione e contenzioso
16 Ottobre 2026
La Cassazione si pronuncia sulla valutazione delle opere ultrannuali
Rinviare l’intero utile di commessa all’esercizio di ultimazione viola la competenza e non è una violazione meramente formale, anche se il ricavo è poi dichiarato per intero; resta la deroga dell’art. 93, c. 6 del Tuir, legata ai principi contabili.
Con l’ordinanza 1.10.2026, n. 26067 la Cassazione si è pronunciata sulla competenza fiscale di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. La Corte rileva che se con riguardo ai corrispettivi delle prestazioni di servizi opera, ai sensi dell’art. 109, c. 2, lett. b) del Tuir, il raccordo temporale con la loro ultimazione, in ordine alle “opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”, si deve considerare quanto stabilito dall’art. 93 del Tuir a mente del quale: “La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti... Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati... I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell’esercizio in cui è stata definitivamente stabilita...”. “In tema di determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 93 del Tuir, la valutazione delle giacenze relative a commesse ultrannuali deve essere effettuata con il criterio della percentuale di completamento che determina la suddivisione dell’utile totale che scaturisce dall’operazione nei vari esercizi di svolgimento della stessa e in proporzione ai lavori eseguiti per ciascun periodo, al fine di evitare il differimento dell’imponibile...