La chiusura dell’affitto d’azienda per effetto della fusione
La fusione tra società affittante e affittuaria estingue per confusione il contratto di affitto d’azienda: la neutralità fiscale dell’operazione impone il corretto calcolo di conguagli, sopravvenienze e valori fiscalmente riconosciuti.
L’indagine sugli effetti fiscali di chiusura di un affitto d’azienda appare utile incentrarla assumendo la società incorporata come affittuaria e la società incorporante come affittante. Come noto la fusione per incorporazione determina la riunione delle 2 aziende in un unitario compendio patrimoniale, raccordato ad un nuovo e più efficiente modello organizzativo, che comporta la cessazione della dualità soggettiva dell’affittuaria e dell’affittante. Tale riunificazione di sfere patrimoniali e di situazioni giuridiche attive e passive pendenti, senza che in essa si possano intravedere i tipici effetti traslativi di ricchezza, richiede la verifica sul piano fiscale se l’estinzione per confusione delle relative obbligazioni sino ad allora causalmente interrelate determina una situazione di irrilevanza tributaria, o se invece si debba procedere al normale saldo di dinamiche impositive ordinariamente generate dalla chiusura di un contratto di affitto d’azienda. La salvaguardia degli effetti fiscali maturati appare senz’altro necessaria, proprio in virtù della piena neutralità che conforma il regime di tali operazioni. La decorrenza degli effetti dell’incorporazione, determinata dall’ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese come previsto dall’art. 2504 c.c., comporta la restituzione dell’azienda dalla società affittuaria alla società affittante, anche se tale retrocessione non avviene in coesione con le dinamiche giuridiche di scadenza del...