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Società e contratti 03 Settembre 2026

La linea sottile tra preliminare e manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse nasce nella fase precontrattuale e non dovrebbe vincolare all’acquisto. Un contenuto troppo preciso può però trasformarla inavvertitamente in un preliminare, con conseguenze molto diverse per le parti.

La manifestazione di interesse, spesso indicata con l’acronimo inglese LOI (Letter of Interest), è sempre più utilizzata nelle trattative per formalizzare l’interesse di un potenziale acquirente senza arrivare immediatamente alla sottoscrizione di un contratto preliminare. Il c.c. non disciplina espressamente questo strumento che trova, quindi, la propria collocazione nella fase delle trattative, governata dall’art. 1337 c.c. e dal relativo obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede. La manifestazione di interesse non dovrebbe, pertanto, costituire una proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. e nemmeno far sorgere l’obbligo di stipulare il contratto definitivo. Il suo scopo è comunicare alla controparte la concreta disponibilità ad approfondire l’acquisto di un determinato bene, eventualmente indicando un intervallo di prezzo, le condizioni di massima dell’operazione e la necessità di effettuare una due diligence. Il confine con il contratto preliminare, tuttavia, può essere estremamente sottile perché non è sufficiente intitolare il documento “manifestazione di interesse” per escluderne la natura vincolante. In caso di contestazione sarà il contenuto dell’intero testo dell’accordo a determinarne la qualificazione. L’indicazione eccessivamente puntuale del prezzo, della data prevista per la stipula del contratto definitivo e, soprattutto, di un consenso già definitivo delle parti può trasformare inavvertitamente quella...

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