Dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 81/2015, il rapporto di collaborazione continuativa può coniugarsi con modalità e tutele diverse a seconda che si tratti o meno di collaborazione etero-organizzata. L’art. 2, c. 1 del predetto decreto 81 stabilisce, infatti, che dal 1.01.2016 la disciplina del lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Non è a tutt’oggi chiaro se l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione privi dei requisiti di legge voglia dire che i lavoratori interessati debbono fruire delle tutele riservate, appunto, ai lavoratori dipendenti o se si tratti di una presunzione assoluta che porti, automaticamente, alla riqualificazione del contratto di lavoro. Certo è che ogni qualvolta il rapporto di collaborazione è etero-organizzato, vale a dire che è il committente-datore di lavoro che organizza le modalità di svolgimento dell’attività, viene meno l’autonomia che - seppure attenuata dall’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale - caratterizza la natura di lavoro autonomo delle collaborazioni coordinate e continuative, attratte nella sfera...