La pertinenza immobiliare rileva solo secondo il Codice Civile
Ai fini Imu, la qualificazione della pertinenza discende esclusivamente dall’art. 817 c.c., secondo consolidato orientamento della Cassazione, con irrilevanza delle qualificazioni urbanistiche e conseguente esclusione di autonoma tassazione delle aree pertinenziali.
L’indagine giuridico-fiscale della pertinenza ai fini dell’Imu va unicamente incentrata, come sostenuto con opinione consolidata dalla Corte di Cassazione, sull’art. 817 c.c. A tale riguardo va sottolineato come la Corte di Cassazione affermi il costante principio di diritto che non sussiste alcun concetto di pertinenza “urbanistica” diversa da quella comune come derivabile dall’art. 817 c.c., per cui il trattamento fiscale delle porzioni immobiliari pertinenti a un immobile principale rende irrilevante il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico può loro attribuire, con esclusione di ogni influenza di tale prerogativa d’uso sul relativo criterio di tassazione.La Cassazione è ferma nel ritenere che, con riguardo all’art. 2, c. 1, lett. a) D.Lgs. 504/1992, debba considerarsi parte integrante del fabbricato, oggetto dell’Imu, oltre all’area occupata dalla costruzione, quella che ne costituisce “pertinenza”, indipendentemente dalle sue peculiarità, che arretrano e soccombono pienamente rispetto all’indicato paradigma civilistico delineato dall’art. 817 c.c.In numerose sentenze la Cassazione (tra le altre Cass. 11.09.2009, n. 19638; Cass. 13.07.2007, n. 15379) si orienta in modo ermeneuticamente costante nel senso di intravedere nella sola applicazione delle regole civilistiche il coordinamento per l’individuazione del regime tributario dei terreni pertinenziali, esautorandoli di ogni autonomia impositiva. E tanto perché, come anche...