RICERCA ARTICOLI
Accertamento, riscossione e contenzioso 04 Novembre 2026

La prova presuntiva bancaria va rivista

Movimenti di conto come innesco della verifica e non come prova autosufficiente del maggior reddito: lo suggeriscono la circolare dell’Agenzia del 2014, che rifiutava ogni automatismo indiziario, e la stessa lettera della norma sulle indagini bancarie.

Nonostante la Corte di Cassazione anche con l’ordinanza 19.10.2026, n. 27259 sia tornata a ribadire che, in tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 D.P.R. 600/1973, comporta l’onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione dei movimenti bancari allo scopo di dimostrare che essi non derivano da operazioni imponibili, si ritiene di rappresentare come un approccio decisamente più equilibrato in ordine al significato indiziario della prova bancaria (oltre a essere sostenuto con forza da parte della dottrina) abbia avuto anche il supporto dell’Amministrazione Finanziaria che nella circolare n. 25/E/2014 (che pare caduta nell’oblio) ha sottolineato la necessità di rifuggire da ogni automatismo indiziario e la rispondenza a diritto dell’indagine bancaria solo se connessa a un’attività istruttoria personalizzata, senza, quindi, ritenerla dotata di una logica inferenziale tra fatto noto e fatto indotto del tutto autosufficiente. Testualmente l’indicata circolare chiarisce: “come tale mezzo istruttorio debba essere utilizzato solo a valle di un’attenta attività di analisi del rischio che faccia emergere significative anomalie dichiarative, preferibilmente quando è già in corso un’attività istruttoria dell’ufficio”.Tali precisazioni, così rappresentate nel citato scritto di prassi, erano state...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.