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Lavoro
01 Dicembre 2021
La restituzione di retribuzioni e prestazioni previdenziali indebite
Dopo l’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 14.07.2021, n. 8/E ha illustrato le nuove regole, anche l’Inps interviene con la circolare 22.11.2021, n. 174.
L'art. 150 D.L. 34/2020 ha modificato l'art. 10 del Tuir, lasciando invariato il c. 1, lett. d-bis) che consente la deduzione dal reddito delle somme restituite al soggetto erogatore se assoggettate a tassazione in anni precedenti, ma inserendo un caso particolare: la restituzione di somme assoggettate a ritenuta d'acconto. Con l'aggiunta del c. 2-bis il richiamato D.L. 34/2020 stabilisce che “le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".
I sostituti ai quali le somme sono restituite hanno titolo per fruire di un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. Peraltro, il credito di imposta spetta in esito all'accertamento del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, indipendentemente dalla loro effettiva restituzione. L'Inps, con la circolare n. 174/2021, fornisce un utile elemento operativo precisando che il credito, recuperato periodicamente in sede di versamenti F24 nei termini previsti dalla normativa, viene rendicontato nel modello 770 - Quadro SX - Rigo SX1 - colonna 5; le somme nette accertate sono certificate negli appositi punti previsti della Certificazione Unica ordinaria (punto 475 per i redditi da lavoro dipendente e punto 22 per quelli da lavoro autonomo, a uso esclusivo...