RICERCA ARTICOLI
Imposte dirette 04 Agosto 2026

La sorte dei contributi Inps a credito si decide nel Quadro RR

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche determina non solo l'importo del credito contributivo, ma anche le modalità del suo utilizzo, stabilendo se possa essere compensato mediante modello F24, oppure richiesto a rimborso.

La compilazione del Quadro RR del Mod. Redditi PF consente di determinare il credito contributivo Inps e di gestirne la destinazione tra compensazione e rimborso. La Circolare Inps 27.05.2026, n. 62, nella sezione 5, chiarisce le modalità di compilazione e di utilizzo del credito, con particolare attenzione alla distinzione tra crediti maturati nel 2025 e crediti pregressi, per i quali il recupero avviene secondo le procedure Inps dedicate. L’intervento è atto a uniformare la normativa contributiva con quella fiscale.

Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali il credito già utilizzato in compensazione prima della presentazione della dichiarazione dovrà essere riportato nelle colonne 21 per il titolare e 35 per il coadiuvante o il coadiutore. L’eventuale eccedenza residua del 2024, derivante dalla dichiarazione dei redditi 2025, anno d’imposta 2024, va esposta rispettivamente nelle colonne 22 e 36 del rigo RR4 e non può più essere liberamente riportata negli anni successivi, ma deve essere destinata alternativamente alla richiesta di rimborso oppure alla compensazione contributiva (autoconguaglio) mediante le procedure telematiche rese disponibili dall’Inps. La stessa circolare precisa, inoltre, che i crediti riferiti ad annualità antecedenti non devono più essere indicati nella dichiarazione dei redditi, ma possono essere recuperati esclusivamente attraverso tali procedure. L’eventuale credito risultante nella sezione I, colonna 19 (titolare) ovvero colonna 33 (coadiuvante o coadiutore), ovvero quello scaturente dal 2025, può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, indicando esclusivamente come periodo di riferimento l’anno 2025.

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, invece, il rigo RR12 espone gli importi a credito che possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24 oppure richiesti a rimborso. Anche per tali soggetti trova applicazione il principio secondo cui la compensazione deve avvenire esclusivamente tramite modello F24, anche nell’ipotesi di saldo pari a zero. Non è pertanto ammessa una compensazione “verticale interna”, mediante l’esposizione del solo importo differenziale tra debiti e crediti. Per la contribuzione non utilizzata in compensazione, il professionista deve presentare istanza di rimborso, esclusivamente online, nel portale dell’Inps. Anche per il professionista le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti al 2024 non possono più essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di sola richiesta di rimborso, che verrà erogato, in assenza di ulteriori debiti, a dichiarazione liquidata ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

Si sottolinea nuovamente che l’erogazione del rimborso è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza diretta all’Inps da parte dei soggetti interessati (artigiani, commercianti e professionisti in gestione separata), non essendo prevista alcuna procedura di accredito automatico. Il mancato inoltro della domanda comporterà la mancata erogazione delle somme a credito. Ai fini fiscali, i rimborsi incassati dovranno essere indicati come componenti positivi reddituali nel quadro RM della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di percezione.