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Amministrazione del personale 29 Aprile 2026

Sostituzione della lavoratrice in maternità

L’agevolazione contributiva per i piccoli datori di lavoro

Il tema della sostituzione della lavoratrice, assente per congedo di maternità, si pone molto spesso nella pratica. Sul piano contrattuale si utilizza infatti un contratto a termine, dove si espone anche la casuale sostituiva; in relazione al termine di durata, molto spesso si procede con una formula che lega la scadenza contrattuale al rientro in servizio della lavoratrice assente (cd. termine determinabile).Si noti, inoltre, come il D.Lgs. 81/2015 vada ad indicare, tra le forme di contratto a termine che possono superare il tetto ordinario di durata di 12 mesi, quella operata “in sostituzione di altri lavoratori”, sia pur nell’ambito della durata massima dei 24 mesi (ex art. 19).La norma di riferimento, per la sostituzione in caso di maternità, è l’art. 4 D.Lgs. 151/2001, il quale dispone che, tale sostituzione, “può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva”. Si deve quindi porre attenzione, in prima istanza, al termine di 1 mese posto dal dettato normativo, per poi andare a verificare se il Ccnl di riferimento consente termini più ampi sul tema.Riguardo il termine finale della sostituzione, si noti la novità introdotta, a partire dal 2026, ex art. 1, c. 221 L. 199/2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), la quale consente adesso che il contratto di lavoro a termine sostitutivo “può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento...

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