Il c.d. Decreto Dignità (D.L. 12.07.2018, n. 87 convertito nella L. 96/2018) ha modificato profondamente la disciplina del contratto a termine: gli interventi più rilevanti riguardano la reintroduzione delle causali, la riduzione della durata massima cumulativa dei contratti a termine da 36 a 24 mesi e del numero massimo di proroghe da 5 a 4.
La novità di maggior impatto operativo è sicuramente il ritorno della causale, che diventa obbligatoria per i contratti di durata superiore a 12 mesi, per i rinnovi e per le proroghe (in quest'ultimo caso solo al termine del periodo di “franchigia” di 12 mesi).
Il decreto ha lasciato tuttavia intatta la disciplina del lavoro a termine stagionale che, anche alla luce della più restrittiva regolamentazione oggi in vigore, assume rinnovato interesse, soprattutto per gli spazi di intervento lasciati alla contrattazione collettiva. Al lavoro stagionale, infatti, continuano ad applicarsi, come già prima del decreto, i soli criteri generali di regolamentazione dei contratti a termine, ossia la forma scritta ad probationem, il principio di non discriminazione dei dipendenti e il numero massimo di proroghe; mentre non si applicano i vincoli di utilizzo che il legislatore ha posto per limitare il ricorso al contratto a termine.
Per espressa previsione di legge, al contratto stagionale non sono applicabili le norme sulla durata massima dei contratti a termine; pertanto, questa tipologia...