Il D.L. 5.02.2020, n. 3 ha abrogato l'art. 13, c. 1-bis del Tuir riscrivendo la disciplina del Bonus Renzi a far data dal 1.07.2020. Viene così introdotto un nuovo bonus fiscale rinominato “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati” spettante da tale data fino a fine anno per chi risulterà avere un reddito inferiore a 28.000 euro. Dunque, fino al 30.06.2020, i lavoratori che ne hanno diritto secondo le condizioni note, continueranno a percepire i famosi 80 euro in busta paga.
Il nuovo bonus non è altro che un'agevolazione per i lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente e altri redditi assimilati (elencati all'art. 50, c. 1 del Tuir). Attualmente ne hanno diritto le seguenti categorie: lavoratori dipendenti e assimilati, a tempo determinato e a progetto, soci di cooperative, percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione, lavoratore impegnato in attività socialmente utili, disoccupati percettori di indennità di disoccupazione Naspi, titolari di assegni legati a borse di studio e formazione professionale, colf, badanti e baby sitter, percettori di remunerazioni sacerdotali, forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Esercito, Vigili del Fuoco, Capitanerie di porto). Sono esclusi i percettori di redditi di pensione, di altri redditi assimilati diversi da quelli sopra citati, di redditi professionali e d'impresa. Il bonus oggi è previsto in...