Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Agosto 2026
L’antieconomicità entra in legge e confonde ancora l’inerenza
Con l’art. 24 D.Lgs. 148/2026 la difformità tra corrispettivo pattuito e valore di mercato diventa indice sintomatico di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza: una commistione concettuale ereditata dalla giurisprudenza di legittimità.
Il legislatore con l’art. 24 D.Lgs. 148/2026 dà un’identità fiscale alla cd. “antieconomicità” a cui dovranno coordinarsi i relativi accertamenti, definendola testualmente come “difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato, può costituire un indice sintomatico dell’esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformità siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformità in questione risulti manifesta e rilevante”.Preliminarmente va sottolineato come tale definizione venga ripresa dagli stereotipi comuni a molte sentenze della Corte di Cassazione (tra le tante si veda l’ordinanza 29.09.2025, n. 26312) con l’effetto di traslare a livello legislativo la stessa ambigua intersezione concettuale tra antieconomicità e inerenza, insistita con perduranza dal Giudice di legittimità. La Cassazione e ora anche il legislatore, da una parte, riconoscono che l’inerenza del costo non è raccordabile a un giudizio utilitaristico-quantitativo, ma solo a un esame di relazione funzionale con l’attività d’impresa nella sua dinamica generale, mentre, dall’altra, ritengono che l’inerenza di un costo possa essere contestata sulla base di un giudizio di non congruità e antieconomicità della spesa, assumendo queste ultime significato di indici...