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Accertamento, riscossione e contenzioso 09 Febbraio 2026

L’atto intestato a un’associazione estinta rimane valido

Con ordinanza 28.01.2026, n. 1883 la Cassazione ritiene valido l’atto intestato a un’associazione non riconosciuta estinta, se notificato all’ex legale rappresentante. La posizione segna una netta discontinuità rispetto al precedente orientamento.

A fronte della sentenza della Commissione tributaria regionale che riteneva invalida un’intimazione di pagamento, in quanto emessa nei confronti di un soggetto giuridico inesistente (un’associazione estinta), attenendo l’estinzione al profilo della legittimazione passiva, la Cassazione, con l’ordinanza n. 1883/2026, ha affermato che deve essere considerato valido l'avviso di accertamento intestato a un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima. L’atto, quindi, deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata.La Cassazione smentisce in modo netto quanto convenuto con il pronunciamento della sentenza 11.05.2016, n. 9541 con il quale aveva compiutamente definito il quadro delle ipotesi connesse al verificarsi dell’evento estintivo, effettuando uno scrutinio volto a uniformare la disciplina dei diversi tipi di soggetti giuridici (società di capitali, società di persone ed associazioni non riconosciute). Testualmente così si esprimeva la Corte di Cassazione: “Sul punto, sia pure con riguardo...

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