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Lavoro 13 Maggio 2020

Lavoratori a termine, intermittenti e ammortizzatori Covid-19

La sorte dei rapporti nelle sospensioni delle attività legate all'emergenza è quanto mai confusa, anche tenuto conto che tali situazioni sono ricorrenti nei settori più colpiti dalla pandemia.

Partendo dal contratto a termine (e dalla somministrazione di lavoro), con la conversione del D.L. 18/2020 è stato aggiunto un nuovo art. 19-bis, rubricato come norma di interpretazione autentica. In pratica, i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali, possono procedere con proroghe e rinnovi dei contratti a termine in deroga alle seguenti disposizioni: - divieto (art. 20, c. 1, lett. c, D. Lgs. 81/2015) di utilizzare il contratto a termine in unità produttive dove sono operanti una sospensione o riduzione in regime di CIG; - stop and go (art. 21, c. 2 D. Lgs. 81/2015); - divieto (art. 32, c. 1, lett. c, D. Lgs. 81/2015) di utilizzare il contratto di somministrazione in unità produttive dove sono operanti una sospensione o riduzione in regime di CIG. Con tale novella si consente, quindi, di prorogare o rinnovare contratti a termine anche se sospesi, con la conseguenza che i lavoratori potranno accedere alle casse integrazioni Covid richieste, senza alcuna distinzione tra CIGO, CIGD, FIS o FSBA. Sicuramente si pone qualche problema tecnico-giuridico, in quanto la rubricazione della norma come interpretativa, da cui deriverebbe l'efficacia retroattiva, non può riguardare una disposizione che di fatto crea una serie di deroghe, non ultima il divieto di utilizzo di tali contratti durante la cassa integrazione (art. 20). Per i contratti a termine scaduti durante le sospensioni, in assenza di proroga (soluzione che, prima della...

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