Con la nota 14.09.2021, n. 1363, l'Inl ha state fornito alcune indicazioni operative e interpretative sulle modifiche alla disciplina delle causali che legittimano la stipula di un contratto a termine superiore ai 12 mesi.
La L. 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto Sostegni-bis, con l'art. 41-bis, ha introdotto novità di rilievo in tema di contratto a termine per superare le rigide regole previste dal decreto Dignità in tema di causali e durata dei rapporti con proroghe e rinnovi. In particolare, ha modificato la disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato. Secondo le previsioni dell'art. 41-bis, è stata rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi e non eccedente i 24 mesi.
L'innovazione del decreto Sostegni-bis permette ai contratti collettivi (definiti dall'art. 51, D.Lgs. 81/2015 come i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria) di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi.
La norma non pone particolari vincoli contenutistici, né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali, richiedendo tuttavia che tali esigenze siano specifiche e quindi riescano a individuare ipotesi concrete, senza utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di...