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Diritto del lavoro e legislazione sociale 19 Agosto 2026

Lavoro agile al mare o in montagna: attenzione ai limiti contrattuali

La flessibilità garantita dal lavoro agile può scontrarsi con le regole poste a tutela della riservatezza e segretezza dei dati aziendali.

Il lavoro agile o smart working, disciplinato dalla L. 22.05.2017, n. 81, rappresenta uno dei principali strumenti a disposizione delle aziende per assicurare e migliorare la conciliazione vita-lavoro. Durante i mesi estivi il ricorso all’attività da remoto può tradursi nello svolgimento della prestazione in luoghi diversi dall’abitazione. Si pensi alle mete turistiche al mare o in montagna. In questi casi è tuttavia necessario porre attenzione ai paletti imposti non soltanto dall’accordo individuale di lavoro agile, ma altresì dalla contrattazione collettiva. Analizziamo la questione in dettaglio.Accordo di smart working - Ai fini della regolarità amministrativa e della prova (art. 19 L. 81/2017) datore di lavoro e dipendente sono tenuti a stipulare per iscritto un accordo di lavoro agile, che disciplini l’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal dipendente. Il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto dal Ministero del Lavoro e dalle Parti sociali il 7.12.2021, amplia le prescrizioni normative, precisando che l’accordo deve aver cura di definire, tra gli altri, i “luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali” (art. 2, c. 2, lett. c).In definitiva, un primo limite per il dipendente può derivare proprio da quanto definito...

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