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Imposte dirette 27 Febbraio 2026

Lavoro autonomo e deducibilità dei costi del personale

Si esaminano brevemente le regole di imputazione temporale dei costi del personale sostenuti dal lavoratore autonomo.

Nella prassi contabile, una delle questioni più ricorrenti in sede di chiusura dell'esercizio riguarda il corretto momento di rilevazione dei costi del personale liquidati successivamente al periodo di maturazione. Il tema assume rilievo anche per il lavoratore autonomo, in capo al quale si pone la questione della deducibilità dei compensi corrisposti a collaboratori e dipendenti: devono essere imputati nell'anno in cui maturano o soltanto quando vengono effettivamente corrisposti? Il D.Lgs. 192/2024, adottato in attuazione della legge delega 111/2023 ha operato una sostanziale riscrittura della disciplina del reddito di lavoro autonomo. In particolare, l'art. 5, c. 1, lett. b), del citato decreto ha ridisegnato l'art. 54 del TUIR, distribuendo la relativa regolamentazione negli artt. da 54 a 54-septies.

Nella sua nuova formulazione, l'art. 54 del TUIR stabilisce che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nello stesso articolo e negli altri articoli del capo V.
Secondo il principio di onnicomprensività, qualsiasi provento incassato - o spesa sostenuta - nell'ambito dell'esercizio dell'arte o della professione confluisce nella categoria reddituale del lavoro autonomo, indipendentemente dalla sua natura o dalla causale del pagamento.

Quanto al criterio di imputazione temporale, la norma riformata ha confermato il principio di cassa come regola generale per la determinazione del reddito, facendo salve le specifiche deroghe relative agli ammortamenti dei beni strumentali, ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di trattamento di fine rapporto. Il principio, di immediata semplicità nella sua enunciazione, presenta tuttavia alcune particolarità applicative di rilievo, specialmente quando il lavoratore autonomo riveste il ruolo di datore di lavoro. Al di fuori delle ipotesi derogatorie, il principio di cassa opera pienamente, con la conseguenza di ordine pratico che le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene il materiale pagamento.

Tra le spese di lavoro deducibili rientrano quindi le retribuzioni corrisposte ai dipendenti - in denaro o in natura - al lordo di ritenute e contributi; i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, nonché i compensi riconosciuti ai collaboratori coordinati e continuativi con i relativi oneri contributivi a carico del lavoratore autonomo.

Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, le quote accantonate sono deducibili nei limiti di quelle maturate nel corso del periodo d'imposta.
Infine, vale la pena soffermarsi su un'ulteriore limitazione di carattere soggettivo: non è consentita la deduzione dei compensi corrisposti al coniuge, ai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro - siano essi affidati o affiliati - nonché agli ascendenti dell'artista o del professionista, ovvero dei soci o associati, in relazione all'attività lavorativa o alle prestazioni rese in favore dell’artista, professionista, della società o dell'associazione (art. 54-septies, c. 6, TUIR).

A tale indeducibilità corrisponde, sul versante del percipiente, un'analoga irrilevanza reddituale poiché i compensi che non possono essere portati in deduzione non entrano a far parte del reddito complessivo dei percipienti.