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Paghe e contributi 07 Novembre 2026

Lavoro domestico, forfait per gli straordinari

L’ordinanza della Cassazione 29.10.2026, n. 28099 valorizza l’indennità pattuita nel contratto individuale. Per le richieste di arretrati contano anche gli orari effettivi e le prove raccolte.

Una somma mensile aggiuntiva, pattuita per remunerare straordinari e mancati riposi, è al centro di una controversia esaminata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 29.10.2026, n. 28099. La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un lavoratore impiegato per oltre 11 anni come cuoco presso un privato. La vicenda riguardava il contenuto del contratto, gli orari di lavoro e le prove raccolte.   Compenso pattuito nel contratto - Il lavoratore era stato assunto nel 2007 come cuoco a bordo di uno yacht. Da settembre 2010 aveva lavorato prevalentemente nella residenza del datore, con vitto e alloggio. Il nuovo contratto individuale prevedeva una paga ordinaria di 2.300 euro per 14 mensilità e un’indennità fissa di 783,36 euro mensili, anche proporzionabile, destinata agli straordinari e ai mancati riposi. Il dipendente sosteneva che i circa 3.084 euro indicati in busta paga costituissero interamente lo stipendio base.La Corte d’Appello di Genova ha attribuito maggiore valore alla clausola del 2010, che distingueva le 2 componenti. La Cassazione ha giudicato inammissibile la contestazione di tale accertamento, riservato ai giudici di merito.La Cassazione ha respinto anche la contestazione relativa alla riduzione della retribuzione ordinaria rispetto al precedente contratto. I giudici hanno rilevato che i rapporti instaurati nel 2007 e nel 2010 erano distinti, come già accertato dalla Corte d’Appello. Il...

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