Dal 1.01.2019, il Governo ha deciso di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e di aumentare, di pari passo, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso un aumento delle sanzioni previste per le violazioni in materia di lavoro. Tale innovazione è contenuta nella legge di Bilancio del 2019 (art. 1, c. 445, lett. d), dove si definisce che tutte le maggiorazioni saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse dell'Ispettorato del Lavoro.
Anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso in merito attraverso la circolare 14.01.2019, n. 2, nella quale fornisce chiarimenti sugli ambiti di applicazione delle maggiorazioni previste dalla normativa citata. Ma vediamo, qui di seguito, quali sanzioni sono aumentate dal 1.01.2019.
Nei casi di impiego di lavoratori “in nero” (irregolari), le sanzioni previste dall'art. 3 D.L. 12/2002 (convertito con la legge n. 73/2002) vengono aumentate del 20%. La stessa sorte è toccata alle sanzioni in caso di esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione (art. 18 D.Lgs. 276/2003), di appalto illecito (art. 29 D.Lgs. 276/2003) e distacco illecito (art. 30 D.Lgs. 276/2003) per i quali la percentuale viene applicata per ogni lavoratore e per ciascuna giornata lavorativa.
Nei casi di esercizio non autorizzato dell'attività di ricerca, selezione del personale e di supporto alla ricollocazione...