Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Aprile 2026
Lavoro minorile stagionale: limiti e disciplina
L’impiego dei minori prevede tanto la parità di trattamento retributivo-previdenziale con i maggiorenni quanto una serie di particolarità in merito allo svolgimento del rapporto.
I minori che hanno compiuto 16 anni di età e assolto l’obbligo scolastico possono essere assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali. L’impiego dei minori deve inserirsi obbligatoriamente all’interno della disciplina fissata dal legislatore (L. 977/1967 e D.Lgs. 345/1999) ed eventualmente dalla contrattazione collettiva, nell’ottica di salvaguardare l’integrità psico-fisica dei dipendenti e assicurare parità di trattamento retributivo e previdenziale rispetto ai soggetti maggiorenni.Analizziamo in dettaglio le particolarità legate all’assunzione dei minori e, per tutto quanto non descritto, si rinvia alla disciplina prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti. Attività vietate - I minori non possono essere adibiti alle prestazioni che li espongono ad agenti fisici, biologici e chimici, nonché ai processi e lavori di cui all’Allegato XLII al D.Lgs. 9.04.2008, n. 81. Valutazione dei rischi - Considerate le peculiarità fisico-professionali del minore, l’azienda è tenuta, prima dell’inizio della prestazione, a effettuare la valutazione dei rischi.Visite mediche - I minori possono svolgere l’attività lavorativa a patto che siano riconosciuti idonei a seguito di visita medica preassuntiva. La visita dev’essere poi ripetuta periodicamente, nel rispetto di intervalli non superiori a 1 anno.Le visite sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l’ASL territorialmente...