Come sappiamo l’art. 2 D.Lgs. 96/2026 ci indica il campo di applicazione esteso a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato e a tutti i contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, ivi comprese le posizioni dirigenziali, ad esclusione dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente.Abbiamo discusso a lungo sulle nuove definizioni di “stesso lavoro” e lavoro di “pari valore”, in aggiunta ai nuovi diritti informativi dei lavoratori fino ad arrivare agli obblighi di rendicontazione che interesseranno progressivamente le aziende di maggiori dimensioni.In tutto questo contesto dove si collocano i rapporti di lavoro sportivo?Abbiamo precisato che l’art. 2 D.Lgs. 96/2026 estende a tutti i datori di lavoro l’obbligo della trasparenza e pertanto anche i datori di lavoro sportivi sono obbligati al rispetto di questa normativa in base alla forza aziendale presente come per gli altri settori.È ovvio che soprattutto alcune discipline sportive, su tutte il calcio, hanno delle particolarità e dei forti squilibri retributivi che caratterizzano il settore.L’analisi che deve essere effettuata logicamente deve tenere conto della particolarità del settore, settore che non è stato però ritenuto dal legislatore esente dalla normativa sulla trasparenza come invece ha evidenziato per il settore del lavoro domestico, determinando così un’equiparazione settoriale...