L’esclusione dal contributo addizionale dell’1,40% non opera per tutti i lavoratori stagionali. Focus sulle attività per cui è stipulato il contratto a termine.
La contribuzione dovuta all’Inps per i rapporti di lavoro a termine è pressoché identica a quella dei dipendenti a tempo indeterminato eccezion fatta per l’aliquota addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali. Il contributo in questione, contemplato dall’art. 2, c. 28-30, della cosiddetta Riforma Fornero (approvata con L. 2 28.06.2012) è interamente a carico dell’azienda (senza essere trattenuto in busta paga sui compensi lordi spettanti al dipendente) e come tale versato all’Inps con modello F24 insieme agli altri contributi mensili. Tra le ipotesi di esonero dal versamento del contributo addizionale figurano i contratti a termine stagionali. Ma, attenzione, non tutti i rapporti di questo tipo ne sono esclusi.Contributo addizionale - Disciplinato dalla citata Riforma Fornero il contributo addizionale è pari all’1,40% della retribuzione utile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali. Il contributo, a carico dell’azienda e da versare mensilmente all’Inps con modello F24, è aumentato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo (riassunzione) dello stesso dipendente con contratto a termine. Sono tuttavia esclusi dall’applicazione del contributo addizionale:- i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;- gli operai agricoli a tempo determinato;- i dipendenti assunti in sostituzione di lavoratori assenti;- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività...